PARTE TERZA – TITOLO XIX – RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO – 179-190
TITOLO XIX
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO
Articolo 179
(ex articolo 163 del TCE)
1. L’Unione si propone l’obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.
2. A tal fine essa incoraggia nell’insieme dell’Unione le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni dell’Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 180
(ex articolo 164 del TCE)
Nel perseguire tali obiettivi, l’Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione;
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell’Unione.
Articolo 181
(ex articolo 165 del TCE)
1. L’Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell’Unione.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Articolo 182
(ex articolo 166 del TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale che comprende l’insieme delle azioni dell’Unione.
Il programma quadro:
- fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall’articolo 180 e le relative priorità,
- indica le grandi linee di dette azioni,
- stabilisce l’importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell’evoluzione della situazione.
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell’ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l’importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.
4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.
5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all’attuazione dello spazio europeo della ricerca.
Articolo 183
(ex articolo 167 del TCE)
Per l’attuazione del programma quadro pluriennale, l’Unione:
- fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università,
- fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Articolo 184
(ex articolo 168 del TCE)
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un’eventuale partecipazione dell’Unione.
L’Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
Articolo 185
(ex articolo 169 del TCE)
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale l’Unione può prevedere, d’intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi.
Articolo 186
(ex articolo 170 del TCE)
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale l’Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l’Unione e i terzi interessati.
Articolo 187
(ex articolo 171 del TCE)
L’Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione.
Articolo 188
(ex articolo 172 del TCE)
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all’articolo 187.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli articoli 183, 184 e 185. L’adozione dei programmi complementari richiede l’accordo degli Stati membri interessati.
Articolo 189
1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l’attuazione delle sue politiche, l’Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio.
2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
3. L’Unione instaura tutti i collegamenti utili con l’Agenzia spaziale europea.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.
Articolo 190
(ex articolo 173 del TCE)
All’inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l’anno precedente nonché sul programma di lavoro dell’anno in corso.






