PARTE TERZA – TITOLO VI – TRASPORTI – 90-100
TITOLO VI
TRASPORTI
Articolo 90
(ex articolo 70 del TCE)
Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
Articolo 91
(ex articolo 71 del TCE)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni altra utile disposizione.
2. All’atto dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.
Articolo 92
(ex articolo 72 del TCE)
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti all’unanimità una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
Articolo 93
(ex articolo 73 del TCE)
Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo 94
(ex articolo 74 del TCE)
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell’ambito dei trattati, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo 95
(ex articolo 75 del TCE)
1. Nel traffico interno dell’Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell’applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare altre misure in applicazione dell’articolo 91, paragrafo 1.
3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni dell’Unione di controllare l’osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l’intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
Articolo 96
(ex articolo 76 del TCE)
1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all’interno dell’Unione l’applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d’altra parte all’incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Articolo 97
(ex articolo 77 del TCE)
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente articolo.
Articolo 98
(ex articolo 78 del TCE)
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all’economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.
Articolo 99
(ex articolo 79 del TCE)
Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile.
Articolo 100
(ex articolo 80 del TCE)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.






