PROTOCOLLO (n. 33) – SULL’ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
PROTOCOLLO (n. 33)
SULL’ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un’azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.






