PROTOCOLLO (n. 34) – CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA
PROTOCOLLO (n. 34)
CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA
Articolo 1
1. Il trattamento all’importazione nell’Unione dei prodotti soggetti all’organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell’osservanza dei meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all’Unione sulla base di un accordo tra l’Unione e l’autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l’Unione.
2. Sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea tutte le misure relative al regime d’importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.






