PARTE TERZA – TITOLO III – AGRICOLTURA E PESCA – 38-44

TITOLO III

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 38

(ex articolo 32 del TCE)

1. L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca.

Il mercato interno comprende l’agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all’agricoltura e l’uso del termine “agricolo” si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato I.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall’instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 39

(ex articolo 33 del TCE)

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell’elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

a) il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;

c) il fatto che, negli Stati membri, l’agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all’insieme dell’economia.

Articolo 40

(ex articolo 34 del TCE)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 39 è creata un’organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza;

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;

c) un’organizzazione europea del mercato.

2. L’organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione o all’esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione.

Un’eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all’organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo 41

(ex articolo 35 del TCE)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’articolo 39 può essere in particolare previsto nell’ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell’agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo 42

(ex articolo 36 del TCE)

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell’articolo 39.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 43

(ex articolo 37 del TCE)

1. La Commissione presenta delle proposte in merito all’elaborazione e all’attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall’articolo 40, paragrafo 1, come pure l’attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell’interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura e della pesca.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L’organizzazione comune prevista dall’articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 1:

a) quando l’organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un’organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l’occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all’interno dell’Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

5. Qualora un’organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un’organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all’esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall’esterno dell’Unione.

Articolo 44

(ex articolo 38 del TCE)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un’organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l’organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all’entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all’esportazione.

La Commissione fissa l’ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l’equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

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