PROTOCOLLO (n. 9) – SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA TRA IL 1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO, E DAL 1o APRILE 2017, DALL’ALTRO
PROTOCOLLO (n. 9)
SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA TRA IL 1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN LATO, E DAL 1o APRILE 2017, DALL’ALTRO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO CONTO che l’accordo sulla decisione del Consiglio relativa all’attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017, dall’altro (in appresso denominata “la decisione”), ha rivestito un’importanza fondamentale all’atto dell’approvazione del trattato di Lisbona,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
Articolo unico
Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all’abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell’Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell’articolo 15, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea.






