PARTE TERZA (POLITICHE DELL’UNIONE E AZIONI INTERNE) – TITOLO I – MERCATO INTERNO – 26-27
PARTE TERZA
POLITICHE DELL’UNIONE E AZIONI INTERNE
TITOLO I
MERCATO INTERNO
Articolo 26
(ex articolo 14 del TCE)
1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati.
Articolo 27
(ex articolo 15 del TCE)
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell’articolo 26, la Commissione tiene conto dell’ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l’instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.
Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.






