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	<title>European Legislation Forum</title>
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	<description>European Legislation Forum - Forum sulla legislazione europea</description>
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		<title>Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/28/02/2010/wall-st-helped-to-mask-debt-fueling-europe%e2%80%99s-crisis/</link>
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		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles from the web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtimes.eu/wp/?p=7446</guid>
		<description><![CDATA[By LOUISE STORY, LANDON THOMAS Jr.  and NELSON D. SCHWARTZ
Published: February 13, 2010
Wall Street tactics akin to the ones that fostered subprime mortgages in America have worsened the financial crisis shaking Greece and undermining the euro by enabling European governments to hide their mounting debts&#8230;&#8230;..
Read on at: http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>By <a title="More Articles by Louise Story" href="http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/louise_story/index.html?inline=nyt-per" target="_blank">LOUISE STORY</a>, <a title="More Articles by Landon Thomas Jr. " href="http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/t/landon_jr_thomas/index.html?inline=nyt-per" target="_blank">LANDON THOMAS Jr. </a> and <a title="More Articles by Nelson D. Schwartz" href="http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/nelson_d_schwartz/index.html?inline=nyt-per" target="_blank">NELSON D. SCHWARTZ</a></div>
<div>Published: February 13, 2010</div>
<p><!--NYT_INLINE_IMAGE_POSITION1 -->Wall Street tactics akin to the ones that fostered subprime mortgages in America have worsened the financial crisis shaking <a title="More news and information about Greece." href="http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/greece/index.html?inline=nyt-geo" target="_blank">Greece</a> and undermining <a title="More articles about the Euro." href="http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/c/currency/euro/index.html?inline=nyt-classifier" target="_blank">the euro</a> by enabling European governments to hide their mounting debts&#8230;&#8230;..</p>
<p>Read on at: <a href="http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all" target="_blank">http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La vera minaccia alla stabilità economica europea‏. Un articolo del &#8220;The New York Times&#8221; del 13 febbraio</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/28/02/2010/un-articolo-del-the-new-york-times-del-13-febbraio/</link>
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		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli rastrellati]]></category>

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		<description><![CDATA[Fonte: www.beppegrillo.it
Un articolo del &#8220;The New York Times&#8221; del 13 febbraio è passato quasi inosservato in Italia. Eppure è la campanella che segna la fine della ricreazione per l&#8217;economia italiana. Il titolo &#8220;Wall St. helped to mask debt fueling Europe &#8217;s crisis&#8221; (Wall Street ha aiutato a nascondere il debito pubblico europeo) riassume la tesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: www.beppegrillo.it</p>
<p>Un articolo del &#8220;<em>The New York Times</em>&#8221; del 13 febbraio è passato quasi inosservato in Italia. Eppure è la <strong>campanella</strong> che segna la fine della ricreazione per l&#8217;economia italiana. Il titolo &#8220;<em><a href="http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all" target="_blank"><em><span style="text-decoration: underline;">Wall St. helped to mask debt fueling Europe &#8217;s crisis</span></em></a></em>&#8221; (Wall Street ha aiutato a nascondere il debito pubblico europeo) riassume la tesi dei tre autori, L. Story, L. Thomas, N. Schwartz. Le banche americane e tra tutte la <strong>Goldman Sachs</strong> hanno permesso ad alcuni Paesi europei di <strong>nascondere il deficit</strong> di bilancio alla UE. La più esposta è la <strong>Grecia</strong> che ha sottoscritto con Goldman almeno due contratti di derivati &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Swap_%28finanza%29" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><em>swaps</em></span></a>&#8221; dai nomi mitologici <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Arianna_%28mitologia%29" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Arianna</span></a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Eolo" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Eolo</span></a> nel 2000 e nel 2001 per fare subito cassa in cambio di ipoteche sugli incassi futuri dalle tasse aeroportuali e dalle lotterie. Il governo greco classificò i contratti come <strong>vendite</strong> e non come prestiti (rischiosi) a lunga scadenza. Nessuno sa quanti di questi contratti sono stati stipulati e per quale entità.<br />
<strong>Angela Merkel</strong> ha dichiarato che sarebbe uno scandalo se la Grecia avesse occultato il suo debito. Secondo l&#8217;agenzia <a href="http://www.businessweek.com/news/2010-02-22/greece-said-to-have-arranged-swaps-with-15-banks-update1-.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Bloomberg</span></a> sono almeno 15 le banche che hanno accordato prestiti sotto forma di swap nei quali il rischio di controparte è a carico della Grecia. Con gli swap in sostanza vengono <strong>anticipate dalle banche</strong> delle somme di denaro in funzione di un evento che può o non può manifestarsi e (di solito) non si manifesta. Il cliente si ritrova quindi a dover ripagare il prestito con corposi interessi come sta avvenendo per molti Comuni italiani che si sono indebitati in questi anni. Lo swap serve a spostare più in avanti un debito che però, prima o poi, va pagato. E&#8217; come <strong>una carta di credito</strong>. Il problema si aggrava quando il debito non è dichiarato come tale e emerge all&#8217;improvviso dai bilanci degli Stati. La stessa cosa che avvenne con i <strong>subprime</strong> per le banche può avvenire con i derivati swap con gli Stati.<br />
Le banche sono sempre alla ricerca di ottimi affari e gli Stati in procinto di affogare lo sono. Lo scorso novembre, con la Grecia in piena crisi, la Goldman Sachs è tornata ad Atene sul luogo del delitto per proporre di spostare con l&#8217;ennesimo strumento finanziario il <strong>debito della sanità</strong> nel futuro. La Grecia non ha accettato o, forse, non ha potuto accettare.<br />
L&#8217;articolo cita anche l&#8217;<strong>Italia</strong>&#8230; &#8220;<em>Gli strumenti sviluppati da Goldman Sachs, JP Morgan e da altre banche hanno permesso ai politici di mascherare i prestiti in Grecia, Italia e forse altrove</em>&#8221; &#8230; &#8220;<em>Stati come l&#8217;Italia e la Grecia entrarono nella UE con un deficit superiore a quello permesso dal trattato che creò l&#8217;euro. Piuttosto che aumentare le tasse o ridurre la spesa, questi governi ridussero artificialmente il loro deficit con i derivati</em>&#8220;. Il debito pubblico della Grecia è di <strong>298,5 miliardi</strong> di euro a fine 2009, un default greco trascinerebbe con sé anche molte grandi banche. L&#8217;economia greca vale comunque solo il <strong>3% del PIL europeo</strong>. Un piano di intervento è possibile. La <a href="http://www.howestreet.com/articles/index.php?article_id=12557" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">vera minaccia</span></a> alla stabilità economica europea secondo <a href="http://www.robertmundell.net/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Robert Mundell</span></a>, premio Nobel per l&#8217;Economia, è l&#8217;Italia. L&#8217;Italia ha circa 1.800 miliardi di euro di debito, sei volte la Grecia, <strong>un quarto</strong> dell&#8217;intero debito europeo e potrebbe essere oggetto di <strong>attacchi speculativi.</strong> Quanti sono i derivati sottoscritti dal Tesoro e con chi e a quali condizioni? Sul debito pubblico non dovrebbe valere il segreto di Stato. Tremorti, se ci sei , batti un colpo!</p>
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		<title>Diritto Dell&#8217;unione Europea &#8211; Parte I e II</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/27/02/2010/diritto-dellunione-europea-parte-i/</link>
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		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto EU]]></category>

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		</item>
		<item>
		<title>The Power of the European Parliament</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/27/02/2010/the-power-of-the-european-parliament/</link>
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		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[EU Parliament]]></category>

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		<description><![CDATA[.

THIS IS AN EXPLANATION OF THE SITUATION BEFORE THE LISBON TREATY BECAME EFFECTIVE!
In this video I attempt to explain the influence of the European Parliament on legislation and on how the EU&#8217;s budget is spent.
(I published this video as a part of the Th!nk About It blogging competition: http://thinkaboutit.eu)
Sources:
http://www.europa-nu.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese&#8230;
http://en.wikipedia.org/wiki/European&#8230;
http://www.europarl.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?
Re&#8230;(01)
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/L&#8230;
http://ec.europa.eu/budget/budget_gla&#8230;
http://www.europamorgen.nl/9353000/1/&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8A02zjkKpF8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="350" src="http://www.youtube.com/v/8A02zjkKpF8"></embed></object></p>
<p>THIS IS AN EXPLANATION OF THE SITUATION BEFORE THE LISBON TREATY BECAME EFFECTIVE!</p>
<p>In this video I attempt to explain the influence of the European Parliament on legislation and on how the EU&#8217;s budget is spent.</p>
<p>(I published this video as a part of the Th!nk About It blogging competition: <a title="http://thinkaboutit.eu)" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://thinkaboutit.eu" target="_blank">http://thinkaboutit.eu)</a></p>
<p>Sources:<br />
<a title="http://www.europa-nu.nl" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.europa-nu.nl/" target="_blank">http://www.europa-nu.nl</a><br />
<a title="http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie" target="_blank">http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese&#8230;</a><br />
<a title="http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/European&#8230;</a><br />
<a title="http://www.europarl.europa.eu" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.europarl.europa.eu/" target="_blank">http://www.europarl.europa.eu</a><br />
<a title="http://eur-lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_celex〈=en&amp;code=32006Q0614" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://eur- lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_celex%E2%8C%A9=en&amp;code=32006Q0614" target="_blank">http://eur-lex.europa.eu/Result.do?</a></p>
<p><a title="http://eur-lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_celex〈=en&amp;code=32006Q0614" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://eur- lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_celex%E2%8C%A9=en&amp;code=32006Q0614" target="_blank">Re&#8230;</a>(01)<br />
<a title="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0017:EN:PDF" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0017:EN:PDF" target="_blank">http://eur-</a></p>
<p><a title="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0017:EN:PDF" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:139:0001:0017:EN:PDF" target="_blank">lex.europa.eu/LexUriServ/L&#8230;</a><br />
<a title="http://ec.europa.eu/budget/budget_glance/index_en.htm" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://ec.europa.eu/budget/budget_glance/index_en.htm" target="_blank">http://ec.europa.eu/budget/budget_gla&#8230;</a><br />
<a title="http://www.europamorgen.nl/9353000/1/j9vvhjdld5qbiyg/vgaaaujza2vo" dir="ltr" rel="nofollow" href="http://www.europamorgen.nl/9353000/1/j9vvhjdld5qbiyg/vgaaaujza2vo" target="_blank">http://www.europamorgen.nl/9353000/1/&#8230;</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>The EU Parliament and the Treaty of Lisbon</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/27/02/2010/video-the-eu-parliament-and-the-treaty-of-lisbon/</link>
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		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[EU Parliament]]></category>

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		<description><![CDATA[
The EU-Parliament and its function within the European Union, explained as easy as possible under consideration of the changes caused by the Treaty of Lisbon, which is in force yet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OCUF5t1kRlI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="350" src="http://www.youtube.com/v/OCUF5t1kRlI"></embed></object></p>
<p>The EU-Parliament and its function within the European Union, explained as easy as possible under consideration of the changes caused by the Treaty of Lisbon, which is in force yet.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>PROTOCOLLO (n. 1) &#8211; SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL’UNIONE EUROPEA</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/28/12/2009/protocollo-n-1/</link>
		<comments>http://www.webtimes.eu/wp/28/12/2009/protocollo-n-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROTOCOLLI]]></category>

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		<description><![CDATA[PROTOCOLLO (n. 1)
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL&#8217;UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell&#8217;Unione europea è una questione disciplinata dall&#8217;ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;
DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTOCOLLO (n. 1)</p>
<p>SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL&#8217;UNIONE EUROPEA</p>
<p>LE ALTE PARTI CONTRAENTI,</p>
<p>RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell&#8217;Unione europea è una questione disciplinata dall&#8217;ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;</p>
<p>DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell&#8217;Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell&#8217;Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,</p>
<p>HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea, al trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e al trattato che istituisce la  Comunità europea dell&#8217;energia atomica:</p>
<p>TITOLO I</p>
<p>COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI</p>
<p>Articolo 1</p>
<p>I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all&#8217;atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.</p>
<p>Ai fini del presente protocollo, per &#8220;progetto di atto legislativo&#8221; si intende la proposta della Commissione, l&#8217;iniziativa di un gruppo di Stati membri, l&#8217;iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all&#8217;adozione di un atto legislativo.</p>
<p>I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>
<p>I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.</p>
<p>I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull&#8217;applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.</p>
<p>Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.</p>
<p>Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all&#8217;istituzione o organo interessato.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell&#8217;Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all&#8217;ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell&#8217;adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell&#8217;atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l&#8217;iscrizione di un progetto di atto legislativo all&#8217;ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l&#8217;adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all&#8217;articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull&#8217;Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell&#8217;iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.</p>
<p>TITOLO II</p>
<p>COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l&#8217;organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all&#8217;Unione.</p>
<p>Articolo 10</p>
<p>Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell&#8217;Unione può sottoporre all&#8217;attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.</p>
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		<title>PREAMBOLO</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sul funzionamento dell'Unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[T. sul Funzionamento dell'UE]]></category>

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		<description><![CDATA[PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA  REGINA DEI PAESI BASSI [1],
DETERMINATI a porre le fondamenta di un&#8217;unione sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad assicurare mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PREAMBOLO</p>
<p>SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA  REGINA DEI PAESI BASSI [1],</p>
<p>DETERMINATI a porre le fondamenta di un&#8217;unione sempre più stretta fra i popoli europei,</p>
<p>DECISI ad assicurare mediante un&#8217;azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati, eliminando le barriere che dividono l&#8217;Europa,</p>
<p>ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,</p>
<p>RICONOSCENDO che l&#8217;eliminazione degli ostacoli esistenti impone un&#8217;azione concertata intesa a garantire la stabilità nell&#8217;espansione, l&#8217;equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,</p>
<p>SOLLECITI di rafforzare l&#8217;unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,</p>
<p>DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,</p>
<p>NELL&#8217;INTENTO di confermare la solidarietà che lega l&#8217;Europa ai paesi d&#8217;oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,</p>
<p>RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d&#8217;Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,</p>
<p>DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all&#8217;istruzione e attraverso l&#8217;aggiornamento costante,</p>
<p>HANNO DESIGNATO a questo effetto come plenipotenziari:</p>
<p>(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)</p>
<p>I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.</p>
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		<title>PREAMBOLO</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/27/12/2009/trattato-di-lisbona/</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sull'Unione europea]]></category>

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		<description><![CDATA[SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL&#8217;IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL&#8217;IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD [1],</p>
<p>DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l&#8217;istituzione delle Comunità europee,</p>
<p>ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell&#8217;Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell&#8217;uguaglianza e dello Stato di diritto,</p>
<p>RAMMENTANDO l&#8217;importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l&#8217;edificazione dell&#8217;Europa futura,</p>
<p>CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,</p>
<p>CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,</p>
<p>DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,</p>
<p>DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,</p>
<p>DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un&#8217;Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, una moneta unica e stabile,</p>
<p>DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell&#8217;ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell&#8217;integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,</p>
<p>DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,</p>
<p>DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell&#8217;articolo 42, rafforzando così l&#8217;identità dell&#8217;Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,</p>
<p>DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l&#8217;istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,</p>
<p>DECISI a portare avanti il processo di creazione di un&#8217;unione sempre più stretta fra i popoli dell&#8217;Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,</p>
<p>IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell&#8217;integrazione europea,</p>
<p>HANNO DECISO di istituire un&#8217;Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:</p>
<p>(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)</p>
<p>I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: &#8230;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>PROTOCOLLO (n. 2) &#8211; SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/27/12/2009/protocollo-n-2/</link>
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		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 02:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROTOCOLLI]]></category>

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		<description><![CDATA[PROTOCOLLO (n. 2)
SULL&#8217;APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell&#8217;Unione;
DETERMINATE a fissare le condizioni dell&#8217;applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell&#8217;articolo 5 del trattato sull&#8217;Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell&#8217;applicazione di detti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTOCOLLO (n. 2)</p>
<p>SULL&#8217;APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ</p>
<p>LE ALTE PARTI CONTRAENTI,</p>
<p>DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell&#8217;Unione;</p>
<p>DETERMINATE a fissare le condizioni dell&#8217;applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell&#8217;articolo 5 del trattato sull&#8217;Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell&#8217;applicazione di detti principi,</p>
<p>HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea e al trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea:</p>
<p>Articolo 1</p>
<p>Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell&#8217;articolo 5 del trattato sull&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>Ai fini del presente protocollo, per &#8220;progetto di atto legislativo&#8221; si intende la proposta della Commissione, l&#8217;iniziativa di un gruppo di Stati membri, l&#8217;iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all&#8217;adozione di un atto legislativo.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell&#8217;Unione.</p>
<p>Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.</p>
<p>Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.</p>
<p>Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l&#8217;impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell&#8217;Unione può essere conseguito meglio a livello di quest&#8217;ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull&#8217;Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all&#8217;obiettivo da conseguire.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell&#8217;Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all&#8217;occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.</p>
<p>Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.</p>
<p>Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all&#8217;istituzione o organo interessato.</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la  Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.</p>
<p>Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.</p>
<p>2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell&#8217;insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell&#8217;articolo 76 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.</p>
<p>Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la  Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.</p>
<p>3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.</p>
<p>Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell&#8217;Unione affinché ne tenga conto nella procedura:</p>
<p>a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;</p>
<p>b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all&#8217;articolo 263 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest&#8217;ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.</p>
<p>In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l&#8217;adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea richiede la sua consultazione.</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 5 del trattato sull&#8217;Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>PARTE PRIMA &#8211; TITOLO I &#8211; CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL’UNIONE &#8211; 1-6</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/27/12/2009/titolo-i-2/</link>
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		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sul funzionamento dell'Unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[T. sul Funzionamento dell'UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtimes.eu/wp/?p=7196</guid>
		<description><![CDATA[PARTE PRIMA
PRINCIPI
Articolo 1
1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell&#8217;Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d&#8217;esercizio delle sue competenze.
2. Il presente trattato e il trattato sull&#8217;Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l&#8217;Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati &#8220;i trattati&#8221;.
TITOLO I
CATEGORIE E SETTORI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARTE PRIMA</p>
<p>PRINCIPI</p>
<p>Articolo 1</p>
<p>1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell&#8217;Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d&#8217;esercizio delle sue competenze.</p>
<p>2. Il presente trattato e il trattato sull&#8217;Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l&#8217;Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati &#8220;i trattati&#8221;.</p>
<p>TITOLO I</p>
<p>CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL&#8217;UNIONE</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>1. Quando i trattati attribuiscono all&#8217;Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l&#8217;Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall&#8217;Unione oppure per dare attuazione agli atti dell&#8217;Unione.</p>
<p>2. Quando i trattati attribuiscono all&#8217;Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l&#8217;Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l&#8217;Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l&#8217;Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.</p>
<p>3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell&#8217;Unione.</p>
<p>4. L&#8217;Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull&#8217;Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.</p>
<p>5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l&#8217;Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l&#8217;azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.</p>
<p>Gli atti giuridicamente vincolanti dell&#8217;Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un&#8217;armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.</p>
<p>6. La portata e le modalità d&#8217;esercizio delle competenze dell&#8217;Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>1. L&#8217;Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:</p>
<p>a) unione doganale;</p>
<p>b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;</p>
<p>c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro;</p>
<p>d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;</p>
<p>e) politica commerciale comune.</p>
<p>2. L&#8217;Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell&#8217;Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>1. L&#8217;Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.</p>
<p>2. L&#8217;Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:</p>
<p>a) mercato interno,</p>
<p>b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato,</p>
<p>c) coesione economica, sociale e territoriale,</p>
<p>d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,</p>
<p>e) ambiente,</p>
<p>f) protezione dei consumatori,</p>
<p>g) trasporti,</p>
<p>h) reti transeuropee,</p>
<p>i) energia,</p>
<p>j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,</p>
<p>k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.</p>
<p>3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l&#8217;Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l&#8217;attuazione di programmi, senza che l&#8217;esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.</p>
<p>4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell&#8217;aiuto umanitario, l&#8217;Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l&#8217;esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.</p>
<p>Agli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro si applicano disposizioni specifiche.</p>
<p>2. L&#8217;Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.</p>
<p>3. L&#8217;Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>L&#8217;Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l&#8217;azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:</p>
<p>a) tutela e miglioramento della salute umana,</p>
<p>b) industria,</p>
<p>c) cultura,</p>
<p>d) turismo,</p>
<p>e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport,</p>
<p>f) protezione civile,</p>
<p>g) cooperazione amministrativa.</p>
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		<title>TITOLO I &#8211; DISPOSIZIONI COMUNI &#8211; 1-8</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sull'Unione europea]]></category>

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		<description><![CDATA[I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
(ex articolo 1 del TUE) [2]
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un&#8217;UNIONE EUROPEA, in appresso denominata &#8220;Unione&#8221;, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:</p>
<p>TITOLO I</p>
<p>DISPOSIZIONI COMUNI</p>
<p>Articolo 1</p>
<p>(ex articolo 1 del TUE) [2]</p>
<p>Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un&#8217;UNIONE EUROPEA, in appresso denominata &#8220;Unione&#8221;, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.</p>
<p>Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un&#8217;unione sempre più stretta tra i popoli dell&#8217;Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.</p>
<p>L&#8217;Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (in appresso denominati &#8220;i trattati&#8221;). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L&#8217;Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>L&#8217;Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell&#8217;uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>(ex articolo 2 del TUE)</p>
<p>1. L&#8217;Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.</p>
<p>2. L&#8217;Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l&#8217;asilo, l&#8217;immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest&#8217;ultima.</p>
<p>3. L&#8217;Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell&#8217;Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un&#8217;economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell&#8217;ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.</p>
<p>L&#8217;Unione combatte l&#8217;esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.</p>
<p>Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.</p>
<p>Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.</p>
<p>4. L&#8217;Unione istituisce un&#8217;unione economica e monetaria la cui moneta è l&#8217;euro.</p>
<p>5. Nelle relazioni con il resto del mondo l&#8217;Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all&#8217;eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.</p>
<p>6. L&#8217;Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>1. In conformità dell&#8217;articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all&#8217;Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.</p>
<p>2. L&#8217;Unione rispetta l&#8217;uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell&#8217;integrità territoriale, di mantenimento dell&#8217;ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.</p>
<p>3. In virtù del principio di leale cooperazione, l&#8217;Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell&#8217;adempimento dei compiti derivanti dai trattati.</p>
<p>Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l&#8217;esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell&#8217;Unione.</p>
<p>Gli Stati membri facilitano all&#8217;Unione l&#8217;adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell&#8217;Unione.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>(ex articolo 5 del TCE)</p>
<p>1. La delimitazione delle competenze dell&#8217;Unione si fonda sul principio di attribuzione. L&#8217;esercizio delle competenze dell&#8217;Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.</p>
<p>2. In virtù del principio di attribuzione, l&#8217;Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all&#8217;Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.</p>
<p>3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l&#8217;Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell&#8217;azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell&#8217;azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.</p>
<p>Le istituzioni dell&#8217;Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull&#8217;applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.</p>
<p>4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell&#8217;azione dell&#8217;Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.</p>
<p>Le istituzioni dell&#8217;Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull&#8217;applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>(ex articolo 6 del TUE)</p>
<p>1. L&#8217;Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.</p>
<p>Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell&#8217;Unione definite nei trattati.</p>
<p>I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.</p>
<p>2. L&#8217;Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell&#8217;Unione definite nei trattati.</p>
<p>3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali.</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>(ex articolo 7 del TUE)</p>
<p>1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all&#8217;articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.</p>
<p>Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.</p>
<p>2. Il Consiglio europeo, deliberando all&#8217;unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l&#8217;esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all&#8217;articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.</p>
<p>3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall&#8217;applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell&#8217;agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.</p>
<p>Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.</p>
<p>4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.</p>
<p>5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell&#8217;articolo 354 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>1. L&#8217;Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell&#8217;Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.</p>
<p>2. Ai fini del paragrafo 1, l&#8217;Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica</p>
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		<item>
		<title>PROTOCOLLO (n. 3) &#8211; SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA &#8211; più Allegato I</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/26/12/2009/protocollo-n-3-allegato-i/</link>
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		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 02:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROTOCOLLI]]></category>

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		<description><![CDATA[PROTOCOLLO (n. 3)
SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea previsto all&#8217;articolo 281 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea, al trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e al trattato che istituisce la  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTOCOLLO (n. 3)</p>
<p>SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA</p>
<p>LE ALTE PARTI CONTRAENTI,</p>
<p>DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea previsto all&#8217;articolo 281 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,</p>
<p>HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea, al trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e al trattato che istituisce la  Comunità europea dell&#8217;energia atomica:</p>
<p>Articolo 1</p>
<p>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell&#8217;energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.</p>
<p>TITOLO I</p>
<p>STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>I giudici godono dell&#8217;immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell&#8217;immunità dopo la cessazione dalle funzioni.</p>
<p>La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l&#8217;immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.</p>
<p>Qualora, tolta l&#8217;immunità, venga promossa un&#8217;azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall&#8217;organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.</p>
<p>Gli articoli da 11 a 14 e l&#8217;articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell&#8217;Unione europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all&#8217;immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.</p>
<p>Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.</p>
<p>Al momento del loro insediamento, essi assumono l&#8217;impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l&#8217;accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.</p>
<p>In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la  Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.</p>
<p>In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest&#8217;ultima notificazione importa vacanza di seggio.</p>
<p>Salvo i casi in cui si applica l&#8217;articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L&#8217;interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l&#8217;interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.</p>
<p>Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.</p>
<p>Quest&#8217;ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.</p>
<p>TITOLO II</p>
<p>ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici.</p>
<p>Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.</p>
<p>Articolo 10</p>
<p>Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.</p>
<p>Articolo 11</p>
<p>La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.</p>
<p>Articolo 12</p>
<p>Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l&#8217;autorità del presidente.</p>
<p>Articolo 13</p>
<p>Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all&#8217;istruzione delle cause sottoposte all&#8217;esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.</p>
<p>I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.</p>
<p>Articolo 14</p>
<p>I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.</p>
<p>Articolo 15</p>
<p>La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.</p>
<p>Articolo 16</p>
<p>La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.</p>
<p>La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.</p>
<p>La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un&#8217;istituzione dell&#8217;Unione che è parte in causa.</p>
<p>La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell&#8217;articolo 228, paragrafo 2, dell&#8217;articolo 245, paragrafo 2, dell&#8217;articolo 247 o dell&#8217;articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un&#8217;importanza eccezionale, la  Corte può decidere, sentito l&#8217;avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.</p>
<p>Articolo 17</p>
<p>La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.</p>
<p>Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.</p>
<p>Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.</p>
<p>Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici.</p>
<p>In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un&#8217;altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.</p>
<p>Articolo 18</p>
<p>I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d&#8217;inchiesta o a qualunque altro titolo.</p>
<p>Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all&#8217;esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l&#8217;interessato.</p>
<p>In caso di difficoltà nell&#8217;applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.</p>
<p>Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l&#8217;assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.</p>
<p>TITOLO III</p>
<p>PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA</p>
<p>Articolo 19</p>
<p>Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell&#8217;Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l&#8217;agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.</p>
<p>Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell&#8217;accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l&#8217;Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.</p>
<p>Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.</p>
<p>Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell&#8217;accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.</p>
<p>Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l&#8217;esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.</p>
<p>La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.</p>
<p>I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.</p>
<p>Articolo 20</p>
<p>La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l&#8217;una scritta, l&#8217;altra orale.</p>
<p>La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell&#8217;Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.</p>
<p>Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l&#8217;ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.</p>
<p>La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l&#8217;audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell&#8217;avvocato generale e, ove occorra, l&#8217;audizione dei testimoni e dei periti.</p>
<p>Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l&#8217;avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell&#8217;avvocato generale.</p>
<p>Articolo 21</p>
<p>La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L&#8217;istanza deve contenere l&#8217;indicazione del nome e del domicilio dell&#8217;istante e della qualità del firmatario, l&#8217;indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l&#8217;oggetto della controversia, le conclusioni ed un&#8217;esposizione sommaria dei motivi invocati.</p>
<p>All&#8217;istanza deve essere allegato, ove occorra, l&#8217;atto di cui è richiesto l&#8217;annullamento ovvero, nell&#8217;ipotesi contemplata dall&#8217;articolo 265 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all&#8217;istanza, il cancelliere invita l&#8217;interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.</p>
<p>Articolo 22</p>
<p>Nei casi contemplati dall&#8217;articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l&#8217;indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l&#8217;indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l&#8217;indicazione delle parti avverse, l&#8217;oggetto della causa, le conclusioni e un&#8217;esposizione sommaria dei motivi invocati.</p>
<p>Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene impugnata.</p>
<p>Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.</p>
<p>Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest&#8217;ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.</p>
<p>Articolo 23</p>
<p>Nei casi contemplati dall&#8217;articolo 267 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest&#8217;ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all&#8217;istituzione, all&#8217;organo o all&#8217;organismo dell&#8217;Unione che ha adottato l&#8217;atto di cui si contesta la validità o l&#8217;interpretazione.</p>
<p>Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l&#8217;istituzione, l&#8217;organo o l&#8217;organismo dell&#8217;Unione che ha adottato l&#8217;atto di cui si contesta la validità o l&#8217;interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.</p>
<p>Nei casi contemplati dall&#8217;articolo 267 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell&#8217;accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all&#8217;Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell&#8217;accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.</p>
<p>Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte.</p>
<p>Articolo 23 bis [*]</p>
<p>Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d&#8217;urgenza.</p>
<p>Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all&#8217;articolo 23 e, in deroga all&#8217;articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell&#8217;avvocato generale.</p>
<p>Il procedimento d&#8217;urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all&#8217;articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l&#8217;omissione della fase scritta del procedimento.</p>
<p>Articolo 24</p>
<p>La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.</p>
<p>La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.</p>
<p>Articolo 25</p>
<p>In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.</p>
<p>Articolo 26</p>
<p>Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all&#8217;audizione di testimoni.</p>
<p>Articolo 27</p>
<p>La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.</p>
<p>Articolo 28</p>
<p>I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.</p>
<p>Articolo 29</p>
<p>La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall&#8217;autorità giudiziaria del suo domicilio.</p>
<p>Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all&#8217;autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall&#8217;esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.</p>
<p>La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.</p>
<p>Articolo 30</p>
<p>Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.</p>
<p>Articolo 31</p>
<p>L&#8217;udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d&#8217;ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.</p>
<p>Articolo 32</p>
<p>Nel corso del dibattimento la  Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.</p>
<p>Articolo 33</p>
<p>Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.</p>
<p>Articolo 34</p>
<p>Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.</p>
<p>Articolo 35</p>
<p>Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.</p>
<p>Articolo 36</p>
<p>Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.</p>
<p>Articolo 37</p>
<p>Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.</p>
<p>Articolo 38</p>
<p>La Corte di giustizia delibera sulle spese.</p>
<p>Articolo 39</p>
<p>Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall&#8217;articolo 278 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e dall&#8217;articolo 157 del trattato CEEA, sia all&#8217;applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell&#8217;articolo 279 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, sia alla sospensione dell&#8217;esecuzione forzata conformemente all&#8217;articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea o all&#8217;articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.</p>
<p>Il presidente, in caso d&#8217;impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.</p>
<p>L&#8217;ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.</p>
<p>Articolo 40</p>
<p>Gli Stati membri e le istituzioni dell&#8217;Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.</p>
<p>Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell&#8217;Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell&#8217;Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell&#8217;Unione dall&#8217;altra.</p>
<p>Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell&#8217;accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l&#8217;Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.</p>
<p>Le conclusioni dell&#8217;istanza d&#8217;intervento possono avere come oggetto soltanto l&#8217;adesione alle conclusioni di una delle parti.</p>
<p>Articolo 41</p>
<p>Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di giustizia, l&#8217;opposizione non sospende l&#8217;esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.</p>
<p>Articolo 42</p>
<p>Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell&#8217;Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.</p>
<p>Articolo 43</p>
<p>In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d&#8217;interpretarla, a richiesta di una parte o di un&#8217;istituzione dell&#8217;Unione che dimostri di avere a ciò interesse.</p>
<p>Articolo 44</p>
<p>La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un&#8217;influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.</p>
<p>La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l&#8217;esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l&#8217;adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l&#8217;istanza.</p>
<p>Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.</p>
<p>Articolo 45</p>
<p>Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.</p>
<p>Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l&#8217;interessato provi l&#8217;esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.</p>
<p>Articolo 46</p>
<p>Le azioni contro l&#8217;Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall&#8217;istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all&#8217;istituzione competente dell&#8217;Unione. In quest&#8217;ultimo caso l&#8217;istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall&#8217;articolo 263 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 265, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.</p>
<p>TITOLO IV</p>
<p>IL TRIBUNALE</p>
<p>Articolo 47</p>
<p>L&#8217;articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l&#8217;articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l&#8217;articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.</p>
<p>L&#8217;articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.</p>
<p>Articolo 48</p>
<p>Il Tribunale è composto di ventisette giudici.</p>
<p>Articolo 49</p>
<p>I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.</p>
<p>L&#8217;avvocato generale ha l&#8217;ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest&#8217;ultimo nell&#8217;adempimento della sua missione.</p>
<p>I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.</p>
<p>Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.</p>
<p>Articolo 50</p>
<p>Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.</p>
<p>La composizione delle sezioni e l&#8217;assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.</p>
<p>Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.</p>
<p>Articolo 51</p>
<p>In deroga alla norma di cui all&#8217;articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, proposti da uno Stato membro:</p>
<p>a) contro un atto o un&#8217;astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:</p>
<p>- di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell&#8217;articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,</p>
<p>- di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell&#8217;articolo 207 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,</p>
<p>- di atti del Consiglio con cui quest&#8217;ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell&#8217;articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea;</p>
<p>b) contro un atto o un&#8217;astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell&#8217;articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un&#8217;istituzione dell&#8217;Unione contro un atto o un&#8217;astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un&#8217;istituzione dell&#8217;Unione contro un atto o un&#8217;astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.</p>
<p>Articolo 52</p>
<p>Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte di giustizia possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l&#8217;autorità del presidente del Tribunale.</p>
<p>Articolo 53</p>
<p>La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.</p>
<p>La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all&#8217;articolo 40, quarto comma e all&#8217;articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.</p>
<p>In deroga all&#8217;articolo 20, quarto comma, l&#8217;avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.</p>
<p>Articolo 54</p>
<p>Se un&#8217;istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un&#8217;istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.</p>
<p>Quando il Tribunale constata d&#8217;essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest&#8217;ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.</p>
<p>Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d&#8217;interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell&#8217;articolo 263 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.</p>
<p>Quando uno Stato membro e un&#8217;istituzione dell&#8217;Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.</p>
<p>Articolo 55</p>
<p>Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un&#8217;eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell&#8217;Unione anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.</p>
<p>Articolo 56</p>
<p>Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un&#8217;eccezione di incompetenza o di irricevibilità.</p>
<p>L&#8217;impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell&#8217;Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.</p>
<p>Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l&#8217;Unione e i loro agenti, l&#8217;impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell&#8217;Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.</p>
<p>Articolo 57</p>
<p>Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un&#8217;istanza d&#8217;intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.</p>
<p>Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 278 o 279 o dell&#8217;articolo 299, quarto comma del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, oppure ai sensi dell&#8217;articolo 157 o dell&#8217;articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.</p>
<p>La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all&#8217;articolo 39 sull&#8217;impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.</p>
<p>Articolo 58</p>
<p>L&#8217;impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all&#8217;incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell&#8217;Unione da parte del Tribunale.</p>
<p>L&#8217;impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l&#8217;onere e l&#8217;importo delle spese.</p>
<p>Articolo 59</p>
<p>In caso d&#8217;impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l&#8217;avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.</p>
<p>Articolo 60</p>
<p>L&#8217;impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea o l&#8217;articolo 157 del trattato CEEA.</p>
<p>In deroga all&#8217;articolo 280 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell&#8217;articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea o dell&#8217;articolo 157 del trattato CEEA, un&#8217;istanza volta alla sospensione dell&#8217;efficacia del regolamento annullato o all&#8217;adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.</p>
<p>Articolo 61</p>
<p>Quando l&#8217;impugnazione è accolta, la  Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest&#8217;ultimo.</p>
<p>In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.</p>
<p>Quando un&#8217;impugnazione proposta da uno Stato membro o da un&#8217;istituzione dell&#8217;Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.</p>
<p>Articolo 62</p>
<p>Nei casi di cui all&#8217;articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l&#8217;unità o la coerenza del diritto dell&#8217;Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.</p>
<p>La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La  Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull&#8217;opportunità o meno di riesaminare la decisione.</p>
<p>Articolo 62 bis</p>
<p>La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.</p>
<p>Gli interessati di cui all&#8217;articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall&#8217;articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.</p>
<p>La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.</p>
<p>Articolo 62 ter</p>
<p>Nei casi previsti dall&#8217;articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, fatti salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte di giustizia costati che la decisione del Tribunale pregiudichi l&#8217;unità o la coerenza del diritto dell&#8217;Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell&#8217;esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.</p>
<p>Nei casi previsti dall&#8217;articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell&#8217;articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l&#8217;unità o la coerenza del diritto dell&#8217;Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.</p>
<p>TITOLO IV bis</p>
<p>I TRIBUNALI SPECIALIZZATI</p>
<p>Articolo 62 quater</p>
<p>Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all&#8217;organizzazione e alla procedura dei tribunali specializzati istituiti sulla base dell&#8217;articolo 257 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, sono riportate in allegato al presente statuto.</p>
<p>TITOLO V</p>
<p>DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>Articolo 63</p>
<p>I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.</p>
<p>Articolo 64</p>
<p>Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all&#8217;unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.</p>
<p>Fino all&#8217;adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l&#8217;approvazione unanime del Consiglio.</p>
<p>[*] Articolo inserito con decisione 2008/79/CE, Euratom (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 42).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>ALLEGATO I</strong></p>
<p><strong>IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL&#8217;UNIONE EUROPEA</strong></p>
<p>Articolo 1</p>
<p>Il Tribunale della funzione pubblica dell&#8217;Unione europea, in seguito denominato &#8220;Tribunale della funzione pubblica&#8221;, è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l&#8217;Unione e i suoi agenti, ai sensi dell&#8217;articolo 270 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.</p>
<p>I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.</p>
<p>Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell&#8217;articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.</p>
<p>2. Chiunque abbia la cittadinanza dell&#8217;Unione e possieda i requisiti di cui all&#8217;articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l&#8217;esame delle candidature.</p>
<p>3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.</p>
<p>4. Il comitato fornisce un parere sull&#8217;idoneità dei candidati all&#8217;esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un&#8217;esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è rinnovabile.</p>
<p>2. Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un giudice unico.</p>
<p>3. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.</p>
<p>4. Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione delle sezioni e l&#8217;assegnazione ad esse delle cause.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l&#8217;articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l&#8217;articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.</p>
<p>Il giuramento di cui all&#8217;articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest&#8217;ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>1. Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale. Il presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l&#8217;autorità del presidente di detto Tribunale.</p>
<p>2. Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L&#8217;articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>1. La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal suo regolamento di procedura.</p>
<p>2. Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della funzione pubblica.</p>
<p>3. La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest&#8217;ultimo caso, il Tribunale della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.</p>
<p>4. In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.</p>
<p>5. Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>1. Se un&#8217;istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un&#8217;istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.</p>
<p>2. Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d&#8217;essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l&#8217;organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest&#8217;ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.</p>
<p>3. Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d&#8217;interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.</p>
<p>Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un&#8217;eccezione di incompetenza o di irricevibilità.</p>
<p>L&#8217;impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell&#8217;Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.</p>
<p>Articolo 10</p>
<p>1. Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che respingono un&#8217;istanza d&#8217;intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.</p>
<p>2. Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell&#8217;articolo 278 o 279 o dell&#8217;articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea oppure ai sensi dell&#8217;articolo 157 o dell&#8217;articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.</p>
<p>3. Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del Tribunale.</p>
<p>Articolo 11</p>
<p>1. L&#8217;impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all&#8217;incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell&#8217;Unione da parte del Tribunale della funzione pubblica.</p>
<p>2. L&#8217;impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l&#8217;onere e l&#8217;importo delle spese.</p>
<p>Articolo 12</p>
<p>1. L&#8217;impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea e l&#8217;articolo 157 del trattato CEEA.</p>
<p>2. In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.</p>
<p>Articolo 13</p>
<p>1. Quando l&#8217;impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest&#8217;ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.</p>
<p>2. In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale sui punti di diritto.</p>
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		<title>PARTE PRIMA &#8211; TITOLO II &#8211; DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE &#8211; 7-17</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sul funzionamento dell'Unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[T. sul Funzionamento dell'UE]]></category>

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		<description><![CDATA[TITOLO II
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 7
L&#8217;Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell&#8217;insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.
Articolo 8
(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) [2]
Nelle sue azioni l&#8217;Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
Articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TITOLO II</p>
<p>DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>L&#8217;Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell&#8217;insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) [2]</p>
<p>Nelle sue azioni l&#8217;Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>Nella definizione e nell&#8217;attuazione delle sue politiche e azioni, l&#8217;Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un&#8217;adeguata protezione sociale, la lotta contro l&#8217;esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.</p>
<p>Articolo 10</p>
<p>Nella definizione e nell&#8217;attuazione delle sue politiche e azioni, l&#8217;Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l&#8217;origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l&#8217;età o l&#8217;orientamento sessuale.</p>
<p>Articolo 11</p>
<p>(ex articolo 6 del TCE)</p>
<p>Le esigenze connesse con la tutela dell&#8217;ambiente devono essere integrate nella definizione e nell&#8217;attuazione delle politiche e azioni dell&#8217;Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.</p>
<p>Articolo 12</p>
<p>(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)</p>
<p>Nella definizione e nell&#8217;attuazione di altre politiche o attività dell&#8217;Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.</p>
<p>Articolo 13</p>
<p>Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell&#8217;Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l&#8217;Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.</p>
<p>Articolo 14</p>
<p>(ex articolo 16 del TCE)</p>
<p>Fatti salvi l&#8217;articolo 4 del trattato sull&#8217;Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell&#8217;importanza dei servizi di interesse economico generale nell&#8217;ambito dei valori comuni dell&#8217;Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l&#8217;Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell&#8217;ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.</p>
<p>Articolo 15</p>
<p>(ex articolo 255 del TCE)</p>
<p>1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell&#8217;Unione operano nel modo più trasparente possibile.</p>
<p>2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.</p>
<p>3. Qualsiasi cittadino dell&#8217;Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell&#8217;Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.</p>
<p>I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.</p>
<p>Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l&#8217;accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.</p>
<p>La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, la  Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.</p>
<p>Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.</p>
<p>Articolo 16</p>
<p>(ex articolo 286 del TCE)</p>
<p>1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.</p>
<p>2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell&#8217;Unione, nonché da parte degli Stati membri nell&#8217;esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell&#8217;Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.</p>
<p>Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all&#8217;articolo 39 del trattato sull&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 17</p>
<p>1. L&#8217;Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.</p>
<p>2. L&#8217;Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.</p>
<p>3. Riconoscendone l&#8217;identità e il contributo specifico, l&#8217;Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.</p>
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		<title>TITOLO II &#8211; DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI &#8211; 9-12</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/25/12/2009/titolo-ii/</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sull'Unione europea]]></category>

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		<description><![CDATA[TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI
Articolo 9
L&#8217;Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell&#8217;uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell&#8217;Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell&#8217;Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
Articolo 10
1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TITOLO II</p>
<p>DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>L&#8217;Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell&#8217;uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell&#8217;Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell&#8217;Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.</p>
<p>Articolo 10</p>
<p>1. Il funzionamento dell&#8217;Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.</p>
<p>2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell&#8217;Unione, nel Parlamento europeo.</p>
<p>Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.</p>
<p>3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell&#8217;Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.</p>
<p>4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell&#8217;Unione.</p>
<p>Articolo 11</p>
<p>1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell&#8217;Unione.</p>
<p>2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.</p>
<p>3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell&#8217;Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.</p>
<p>4. Cittadini dell&#8217;Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l&#8217;iniziativa d&#8217;invitare la Commissione europea, nell&#8217;ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;attuazione dei trattati.</p>
<p>Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all&#8217;articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 12</p>
<p>I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell&#8217;Unione:</p>
<p>a) venendo informati dalle istituzioni dell&#8217;Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell&#8217;Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell&#8217;Unione europea;</p>
<p>b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull&#8217;applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;</p>
<p>c) partecipando, nell&#8217;ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell&#8217;attuazione delle politiche dell&#8217;Unione in tale settore, in conformità dell&#8217;articolo 70 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;</p>
<p>d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell&#8217;articolo 48 del presente trattato;</p>
<p>e) venendo informati delle domande di adesione all&#8217;Unione in conformità dell&#8217;articolo 49 del presente trattato;</p>
<p>f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell&#8217;Unione europea</p>
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		</item>
		<item>
		<title>PROTOCOLLO (n. 4) &#8211; SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 02:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROTOCOLLI]]></category>

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		<description><![CDATA[PROTOCOLLO (n. 4)
SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all&#8217;articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTOCOLLO (n. 4)</p>
<p>SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA</p>
<p>LE ALTE PARTI CONTRAENTI,</p>
<p>DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all&#8217;articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,</p>
<p>HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea e al trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea:</p>
<p>CAPO I</p>
<p>SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI</p>
<p>Articolo 1</p>
<p>Sistema europeo di banche centrali</p>
<p>Conformemente all&#8217;articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La  BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro costituiscono l&#8217;Eurosistema.</p>
<p>Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.</p>
<p>CAPO II</p>
<p>OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>Obiettivi</p>
<p>Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, l&#8217;obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l&#8217;obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell&#8217;Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell&#8217;Unione definiti nell&#8217;articolo 3 del trattato sull&#8217;Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un&#8217;economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un&#8217;efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all&#8217;articolo 119 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>Compiti</p>
<p>3.1. Conformemente all&#8217;articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:</p>
<p>- definire e attuare la politica monetaria dell&#8217;Unione,</p>
<p>- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell&#8217;articolo 219 di detto trattato,</p>
<p>- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,</p>
<p>- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.</p>
<p>3.2. Conformemente all&#8217;articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell&#8217;articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.</p>
<p>3.3. Conformemente all&#8217;articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>Funzioni consultive</p>
<p>Conformemente all&#8217;articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea:</p>
<p>a) la BCE viene consultata:</p>
<p>- in merito a qualsiasi proposta di atto dell&#8217;Unione che rientra nelle sue competenze,</p>
<p>- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 41;</p>
<p>b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell&#8217;Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>Raccolta di informazioni statistiche</p>
<p>5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell&#8217;Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.</p>
<p>5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all&#8217;articolo 5.1.</p>
<p>5.3. La BCE contribuisce all&#8217;armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.</p>
<p>5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all&#8217;articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l&#8217;applicazione.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>Cooperazione internazionale</p>
<p>6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.</p>
<p>6.2. La BCE e, con l&#8217;autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.</p>
<p>6.3. Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell&#8217;articolo 138, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>CAPO III</p>
<p>ORGANIZZAZIONE DEL SEBC</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>Indipendenza</p>
<p>Conformemente all&#8217;articolo 130 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, nell&#8217;esercizio dei poteri e nell&#8217;assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell&#8217;Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell&#8217;Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell&#8217;assolvimento dei loro compiti.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>Principio generale</p>
<p>Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>La Banca centrale europea</p>
<p>9.1. La BCE che, conformemente all&#8217;articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.</p>
<p>9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell&#8217;articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.</p>
<p>9.3. Conformemente all&#8217;articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.</p>
<p>Articolo 10</p>
<p>Il consiglio direttivo</p>
<p>10.1. Conformemente all&#8217;articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro.</p>
<p>10.2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:</p>
<p>- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,</p>
<p>- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all&#8217;intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,</p>
<p>- all&#8217;interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,</p>
<p>- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l&#8217;articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nell&#8217;Unione al momento del calcolo,</p>
<p>- ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell&#8217;articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,</p>
<p>- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l&#8217;attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l&#8217;avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.</p>
<p>Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all&#8217;articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.</p>
<p>Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.</p>
<p>Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.</p>
<p>Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.</p>
<p>10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.</p>
<p>10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.</p>
<p>10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l&#8217;anno.</p>
<p>Articolo 11</p>
<p>Il comitato esecutivo</p>
<p>11.1. Conformemente all&#8217;articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.</p>
<p>I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.</p>
<p>11.2. Conformemente all&#8217;articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, di detto trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.</p>
<p>Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.</p>
<p>Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.</p>
<p>11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.</p>
<p>11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all&#8217;esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.</p>
<p>11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all&#8217;articolo 12.3.</p>
<p>11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.</p>
<p>11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell&#8217;articolo 11.2.</p>
<p>Articolo 12</p>
<p>Responsabilità degli organi decisionali</p>
<p>12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l&#8217;assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell&#8217;Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all&#8217;offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.</p>
<p>Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.</p>
<p>Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.</p>
<p>12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.</p>
<p>12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l&#8217;organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.</p>
<p>12.4. Le funzioni consultive di cui all&#8217;articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.</p>
<p>12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all&#8217;articolo 6.</p>
<p>Articolo 13</p>
<p>Il presidente</p>
<p>13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.</p>
<p>13.2. Fatto salvo l&#8217;articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all&#8217;esterno.</p>
<p>Articolo 14</p>
<p>Banche centrali nazionali</p>
<p>14.1. Conformemente all&#8217;articolo 131 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.</p>
<p>14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.</p>
<p>Un governatore può essere sollevato dall&#8217;incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l&#8217;espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all&#8217;applicazione dei medesimi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.</p>
<p>14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l&#8217;osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.</p>
<p>14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.</p>
<p>Articolo 15</p>
<p>Obblighi di rendiconto</p>
<p>15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.</p>
<p>15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.</p>
<p>15.3. Conformemente all&#8217;articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la  BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell&#8217;anno precedente e dell&#8217;anno in corso.</p>
<p>15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.</p>
<p>Articolo 16</p>
<p>Banconote</p>
<p>Conformemente all&#8217;articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l&#8217;emissione di banconote in euro all&#8217;interno dell&#8217;Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell&#8217;Unione.</p>
<p>La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.</p>
<p>CAPO IV</p>
<p>FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC</p>
<p>Articolo 17</p>
<p>Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali</p>
<p>Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.</p>
<p>Articolo 18</p>
<p>Operazioni di credito e di mercato aperto</p>
<p>18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:</p>
<p>- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,</p>
<p>- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.</p>
<p>18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.</p>
<p>Articolo 19</p>
<p>Riserve minime</p>
<p>19.1. Fatto salvo l&#8217;articolo 2, la  BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.</p>
<p>19.2. Ai fini dell&#8217;applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell&#8217;articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.</p>
<p>Articolo 20</p>
<p>Altri strumenti di controllo monetario</p>
<p>Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull&#8217;utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall&#8217;articolo 2.</p>
<p>Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all&#8217;articolo 41.</p>
<p>Articolo 21</p>
<p>Operazioni con enti pubblici</p>
<p>21.1. Conformemente all&#8217;articolo 123 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell&#8217;Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l&#8217;acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.</p>
<p>21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all&#8217;articolo 21.1.</p>
<p>21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell&#8217;offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.</p>
<p>Articolo 22</p>
<p>Sistemi di pagamento e di compensazione</p>
<p>La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all&#8217;interno dell&#8217;Unione e nei rapporti con i paesi terzi.</p>
<p>Articolo 23</p>
<p>Operazioni esterne</p>
<p>La BCE e le banche centrali nazionali possono:</p>
<p>- stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali,</p>
<p>- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti,</p>
<p>- detenere e gestire le attività di cui al presente articolo,</p>
<p>- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.</p>
<p>Articolo 24</p>
<p>Altre operazioni</p>
<p>In aggiunta alle operazioni derivanti dall&#8217;assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.</p>
<p>CAPO V</p>
<p>VIGILANZA PRUDENZIALE</p>
<p>Articolo 25</p>
<p>Vigilanza prudenziale</p>
<p>25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d&#8217;applicazione e sull&#8217;attuazione della legislazione dell&#8217;Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.</p>
<p>25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell&#8217;articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.</p>
<p>CAPO VI</p>
<p>DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC</p>
<p>Articolo 26</p>
<p>Conti finanziari</p>
<p>26.1. L&#8217;esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e finisce il 31 dicembre.</p>
<p>26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.</p>
<p>26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell&#8217;ambito del SEBC.</p>
<p>26.4. Per l&#8217;applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.</p>
<p>Articolo 27</p>
<p>Revisione dei conti</p>
<p>27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.</p>
<p>27.2. Le disposizioni dell&#8217;articolo 287 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea si applicano soltanto ad un esame dell&#8217;efficienza operativa della gestione della BCE.</p>
<p>Articolo 28</p>
<p>Capitale della BCE</p>
<p>28.1. Il capitale della BCE è di 5000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all&#8217;articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all&#8217;articolo 41.</p>
<p>28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all&#8217;articolo 29.</p>
<p>28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell&#8217;articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.</p>
<p>28.4. Fatto salvo l&#8217;articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.</p>
<p>28.5. Qualora lo schema di cui all&#8217;articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.</p>
<p>Articolo 29</p>
<p>Schema di sottoscrizione di capitale</p>
<p>29.1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell&#8217;istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell&#8217;ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:</p>
<p>- 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell&#8217;Unione nel penultimo anno che precede l&#8217;istituzione del SEBC,</p>
<p>- 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell&#8217;Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell&#8217;istituzione del SEBC.</p>
<p>Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001 %.</p>
<p>29.2. I dati statistici da usare per l&#8217;applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 41.</p>
<p>29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l&#8217;istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell&#8217;anno successivo.</p>
<p>29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l&#8217;applicazione del presente articolo.</p>
<p>Articolo 30</p>
<p>Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta</p>
<p>30.1. Fatto salvo il disposto dell&#8217;articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell&#8217;Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni di euro. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.</p>
<p>30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.</p>
<p>30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.</p>
<p>30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall&#8217;articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all&#8217;articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 41.</p>
<p>30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.</p>
<p>30.6. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l&#8217;applicazione del presente articolo.</p>
<p>Articolo 31</p>
<p>Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali</p>
<p>31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all&#8217;articolo 23.</p>
<p>31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all&#8217;articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell&#8217;articolo 31.3, sono soggette all&#8217;approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell&#8217;Unione.</p>
<p>31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.</p>
<p>Articolo 32</p>
<p>Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali</p>
<p>32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell&#8217;esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.</p>
<p>32.2. L&#8217;importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.</p>
<p>32.3. Se, dopo l&#8217;introduzione dell&#8217;euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all&#8217;articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.</p>
<p>32.4. L&#8217;ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell&#8217;articolo 19.</p>
<p>Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell&#8217;emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L&#8217;indennizzo assume la forma che il consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.</p>
<p>32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell&#8217;articolo 33.2.</p>
<p>32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.</p>
<p>32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l&#8217;applicazione del presente articolo.</p>
<p>Articolo 33</p>
<p>Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE</p>
<p>33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell&#8217;ordine seguente:</p>
<p>a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20 % del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100 % del capitale;</p>
<p>b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.</p>
<p>33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell&#8217;esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all&#8217;articolo 32.5.</p>
<p>CAPO VII</p>
<p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>Articolo 34</p>
<p>Atti giuridici</p>
<p>34.1. Conformemente all&#8217;articolo 132 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la BCE:</p>
<p>- stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell&#8217;articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all&#8217;articolo 41,</p>
<p>- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del presente statuto,</p>
<p>- formula raccomandazioni o pareri.</p>
<p>34.2. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.</p>
<p>34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all&#8217;articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.</p>
<p>Articolo 35</p>
<p>Controllo giudiziario e materie connesse</p>
<p>35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare un&#8217;azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.</p>
<p>35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall&#8217;altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall&#8217;articolo 340 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.</p>
<p>35.4. La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.</p>
<p>35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea è presa dal consiglio direttivo.</p>
<p>35.6. La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all&#8217;adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l&#8217;opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest&#8217;ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 36</p>
<p>Personale</p>
<p>36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.</p>
<p>36.2. La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.</p>
<p>Articolo 37 (ex articolo 38)</p>
<p>Segreto professionale</p>
<p>37.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall&#8217;obbligo del segreto professionale.</p>
<p>37.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell&#8217;Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all&#8217;applicazione di tali norme.</p>
<p>Articolo 38 (ex articolo 39)</p>
<p>Poteri di firma</p>
<p>La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.</p>
<p>Articolo 39 (ex articolo 40)</p>
<p>Privilegi e immunità</p>
<p>La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l&#8217;assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>CAPO VIII</p>
<p>MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE</p>
<p>Articolo 40 (ex articolo 41)</p>
<p>Procedura di modificazione semplificata</p>
<p>40.1. Conformemente all&#8217;articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.</p>
<p>40.2. L&#8217;articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all&#8217;unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.</p>
<p>40.3. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.</p>
<p>Articolo 41 (ex articolo 42)</p>
<p>Legislazione complementare</p>
<p>Conformemente all&#8217;articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.</p>
<p>CAPO IX</p>
<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC</p>
<p>Articolo 42 (ex articolo 43)</p>
<p>Disposizioni generali</p>
<p>42.1. Una deroga di cui all&#8217;articolo 139 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.</p>
<p>42.2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell&#8217;articolo 139 di detto trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.</p>
<p>42.3. Conformemente all&#8217;articolo 139 di detto trattato l&#8217;espressione Stati membri equivale a &#8220;Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro&#8221; nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.</p>
<p>42.4. L&#8217;espressione &#8220;banche centrali nazionali&#8221; equivale a &#8220;banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro&#8221; nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.</p>
<p>42.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per partecipanti al capitale si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro.</p>
<p>42.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per capitale sottoscritto si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro.</p>
<p>Articolo 43 (ex articolo 44)</p>
<p>Compiti transitori della BCE</p>
<p>La BCE assume i compiti svolti un tempo dall&#8217;IME di cui all&#8217;articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l&#8217;introduzione dell&#8217;euro.</p>
<p>La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell&#8217;abrogazione delle deroghe di cui all&#8217;articolo 140 di detto trattato.</p>
<p>Articolo 44 (ex articolo 45)</p>
<p>Consiglio generale della BCE</p>
<p>44.1. Fatto salvo l&#8217;articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.</p>
<p>44.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.</p>
<p>44.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell&#8217;articolo 46 del presente statuto.</p>
<p>Articolo 45 (ex articolo 46)</p>
<p>Regolamento interno del consiglio generale</p>
<p>45.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.</p>
<p>45.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.</p>
<p>45.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.</p>
<p>45.4. In deroga all&#8217;articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.</p>
<p>45.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.</p>
<p>Articolo 46 (ex articolo 47)</p>
<p>Responsabilità del consiglio generale</p>
<p>46.1. Il consiglio generale:</p>
<p>- svolge i compiti previsti all&#8217;articolo 43,</p>
<p>- partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.</p>
<p>46.2. Il consiglio generale concorre:</p>
<p>- alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all&#8217;articolo 5,</p>
<p>- alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all&#8217;articolo 15,</p>
<p>- alla fissazione delle norme necessarie per l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 26 come previsto all&#8217;articolo 26.4,</p>
<p>- all&#8217;adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 29 come previsto all&#8217;articolo 29.4,</p>
<p>- alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all&#8217;articolo 36.</p>
<p>46.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all&#8217;euro, come previsto dall&#8217;articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>46.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.</p>
<p>Articolo 47 (ex articolo 48)</p>
<p>Disposizioni transitorie per il capitale della BCE</p>
<p>Conformemente all&#8217;articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell&#8217;ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all&#8217;articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.</p>
<p>Articolo 48 (ex articolo 49)</p>
<p>Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE</p>
<p>48.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all&#8217;articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all&#8217;articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.</p>
<p>48.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all&#8217;articolo 48.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all&#8217;importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell&#8217;anno che precede l&#8217;abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l&#8217;importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.</p>
<p>48.3. Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell&#8217;importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L&#8217;aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell&#8217;ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall&#8217;articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l&#8217;ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all&#8217;articolo 29.3.</p>
<p>Articolo 49 (ex articolo 52)</p>
<p>Scambio di banconote in valute degli Stati membri</p>
<p>In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all&#8217;articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.</p>
<p>Articolo 50 (ex articolo 53)</p>
<p>Applicabilità delle disposizioni transitorie</p>
<p>Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.</p>
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		<title>PARTE SECONDA &#8211; NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL’UNIONE &#8211; 18-25</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/25/12/2009/parte-seconda/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 23:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sul funzionamento dell'Unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[T. sul Funzionamento dell'UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtimes.eu/wp/?p=7202</guid>
		<description><![CDATA[PARTE SECONDA
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL&#8217;UNIONE
Articolo 18
(ex articolo 12 del TCE)
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
Articolo 19
(ex articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARTE SECONDA</p>
<p>NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL&#8217;UNIONE</p>
<p>Articolo 18</p>
<p>(ex articolo 12 del TCE)</p>
<p>Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.</p>
<p>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.</p>
<p>Articolo 19</p>
<p>(ex articolo 13 del TCE)</p>
<p>1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell&#8217;ambito delle competenze da essi conferite all&#8217;Unione, il Consiglio, deliberando all&#8217;unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l&#8217;origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l&#8217;età o l&#8217;orientamento sessuale.</p>
<p>2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell&#8217;Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.</p>
<p>Articolo 20</p>
<p>(ex articolo 17 del TCE)</p>
<p>1. È istituita una cittadinanza dell&#8217;Unione. È cittadino dell&#8217;Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell&#8217;Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest&#8217;ultima.</p>
<p>2. I cittadini dell&#8217;Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l&#8217;altro:</p>
<p>a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;</p>
<p>b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;</p>
<p>c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;</p>
<p>d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell&#8217;Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.</p>
<p>Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.</p>
<p>Articolo 21</p>
<p>(ex articolo 18 del TCE)</p>
<p>1. Ogni cittadino dell&#8217;Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.</p>
<p>2. Quando un&#8217;azione dell&#8217;Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare l&#8217;esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1.</p>
<p>3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all&#8217;unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.</p>
<p>Articolo 22</p>
<p>(ex articolo 19 del TCE)</p>
<p>1. Ogni cittadino dell&#8217;Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all&#8217;unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.</p>
<p>2. Fatte salve le disposizioni dell&#8217;articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest&#8217;ultimo, ogni cittadino dell&#8217;Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all&#8217;unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.</p>
<p>Articolo 23</p>
<p>(ex articolo 20 del TCE)</p>
<p>Ogni cittadino dell&#8217;Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.</p>
<p>Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.</p>
<p>Articolo 24</p>
<p>(ex articolo 21 del TCE)</p>
<p>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un&#8217;iniziativa dei cittadini ai sensi dell&#8217;articolo 11 del trattato sull&#8217;Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.</p>
<p>Ogni cittadino dell&#8217;Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all&#8217;articolo 227.</p>
<p>Ogni cittadino dell&#8217;Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all&#8217;articolo 228.</p>
<p>Ogni cittadino dell&#8217;Unione può scrivere alle istituzioni, agli organi o agli organismi di cui al presente articolo o all&#8217;articolo 13 del trattato sull&#8217;Unione europea in una delle lingue menzionate all&#8217;articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.</p>
<p>Articolo 25</p>
<p>(ex articolo 22 del TCE)</p>
<p>La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all&#8217;applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell&#8217;Unione.</p>
<p>Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all&#8217;unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all&#8217;articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.</p>
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		<title>TITOLO III &#8211; DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI &#8211; 13-19</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/24/12/2009/titolo-iii/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sull'Unione europea]]></category>

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		<description><![CDATA[TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 13
1. L&#8217;Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l&#8217;efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell&#8217;Unione sono:
- il Parlamento europeo,
- il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TITOLO III</p>
<p>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI</p>
<p>Articolo 13</p>
<p>1. L&#8217;Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l&#8217;efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.</p>
<p>Le istituzioni dell&#8217;Unione sono:</p>
<p>- il Parlamento europeo,</p>
<p>- il Consiglio europeo,</p>
<p>- il Consiglio,</p>
<p>- la Commissione europea (in appresso &#8220;Commissione&#8221;),</p>
<p>- la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea,</p>
<p>- la Banca centrale europea,</p>
<p>- la Corte dei conti.</p>
<p>2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.</p>
<p>3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.</p>
<p>Articolo 14</p>
<p>1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.</p>
<p>2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell&#8217;Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.</p>
<p>Il Consiglio europeo adotta all&#8217;unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l&#8217;approvazione di quest&#8217;ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.</p>
<p>3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.</p>
<p>4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l&#8217;ufficio di presidenza.</p>
<p>Articolo 15</p>
<p>1. Il Consiglio europeo dà all&#8217;Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.</p>
<p>2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.</p>
<p>3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l&#8217;ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.</p>
<p>4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.</p>
<p>5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.</p>
<p>6. Il presidente del Consiglio europeo:</p>
<p>a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;</p>
<p>b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio &#8220;Affari generali&#8221;;</p>
<p>c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;</p>
<p>d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.</p>
<p>Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell&#8217;Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.</p>
<p>Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.</p>
<p>Articolo 16</p>
<p>1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.</p>
<p>2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.</p>
<p>3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.</p>
<p>4. A decorrere dal 1o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell&#8217;Unione.</p>
<p>La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.</p>
<p>Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all&#8217;articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.</p>
<p>6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all&#8217;articolo 236 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Il Consiglio &#8220;Affari generali&#8221; assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.</p>
<p>Il Consiglio &#8220;Affari esteri&#8221; elabora l&#8217;azione esterna dell&#8217;Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell&#8217;azione dell&#8217;Unione.</p>
<p>7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.</p>
<p>8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell&#8217;Unione e alle attività non legislative.</p>
<p>9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione &#8220;Affari esteri&#8221;, è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all&#8217;articolo 236 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 17</p>
<p>1. La Commissione promuove l&#8217;interesse generale dell&#8217;Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull&#8217;applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull&#8217;applicazione del diritto dell&#8217;Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell&#8217;Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell&#8217;Unione per giungere ad accordi interistituzionali.</p>
<p>2. Un atto legislativo dell&#8217;Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.</p>
<p>3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.</p>
<p>I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.</p>
<p>La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l&#8217;articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l&#8217;esecuzione dei loro compiti.</p>
<p>4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.</p>
<p>5. A decorrere dal 1o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all&#8217;unanimità, non decida di modificare tale numero.</p>
<p>I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all&#8217;unanimità dal Consiglio europeo conformemente all&#8217;articolo 244 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>6. Il presidente della Commissione:</p>
<p>a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;</p>
<p>b) decide l&#8217;organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l&#8217;efficacia e la collegialità della sua azione;</p>
<p>c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.</p>
<p>Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all&#8217;articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.</p>
<p>7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.</p>
<p>Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l&#8217;elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.</p>
<p>Il presidente, l&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.</p>
<p>8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all&#8217;articolo 234 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.</p>
<p>Articolo 18</p>
<p>1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l&#8217;accordo del presidente della Commissione, nomina l&#8217;alto rappresentante dell&#8217;Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.</p>
<p>2. L&#8217;alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell&#8217;Unione. Contribuisce con le sue proposte all&#8217;elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.</p>
<p>3. L&#8217;alto rappresentante presiede il Consiglio &#8220;Affari esteri&#8221;.</p>
<p>4. L&#8217;alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell&#8217;azione esterna dell&#8217;Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell&#8217;azione esterna dell&#8217;Unione. Nell&#8217;esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l&#8217;alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.</p>
<p>Articolo 19</p>
<p>1. La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell&#8217;interpretazione e nell&#8217;applicazione dei trattati.</p>
<p>Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione.</p>
<p>2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.</p>
<p>Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.</p>
<p>I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.</p>
<p>3. La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:</p>
<p>a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un&#8217;istituzione o da una persona fisica o giuridica;</p>
<p>b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull&#8217;interpretazione del diritto dell&#8217;Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;</p>
<p>c) negli altri casi previsti dai trattati.</p>
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		<title>PROTOCOLLO (n. 5) &#8211; SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI</title>
		<link>http://www.webtimes.eu/wp/24/12/2009/protocollo-n-5/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROTOCOLLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtimes.eu/wp/?p=7287</guid>
		<description><![CDATA[PROTOCOLLO (n. 5)
SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall&#8217;articolo 308 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea e al trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea:
Articolo 1
La Banca europea per gli investimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTOCOLLO (n. 5)</p>
<p>SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI</p>
<p>LE ALTE PARTI CONTRAENTI,</p>
<p>DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall&#8217;articolo 308 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,</p>
<p>HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull&#8217;Unione europea e al trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea:</p>
<p>Articolo 1</p>
<p>La Banca europea per gli investimenti istituita dall&#8217;articolo 308 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, in seguito denominata la &#8220;Banca&#8221;, è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.</p>
<p>Articolo 2</p>
<p>I compiti della Banca sono definiti dall&#8217;articolo 309 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 3</p>
<p>Conformemente all&#8217;articolo 308 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.</p>
<p>Articolo 4</p>
<p>1. Il capitale della Banca è di 164808169000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:</p>
<p>Germania | 26649532500 |</p>
<p>Francia | 26649532500 |</p>
<p>Italia | 26649532500 |</p>
<p>Regno Unito | 26649532500 |</p>
<p>Spagna | 15989719500 |</p>
<p>Belgio | 7387065000 |</p>
<p>Paesi Bassi | 7387065000 |</p>
<p>Svezia | 4900585500 |</p>
<p>Danimarca | 3740283000 |</p>
<p>Austria | 3666973500 |</p>
<p>Polonia | 3411263500 |</p>
<p>Finlandia | 2106816000 |</p>
<p>Grecia | 2003725500 |</p>
<p>Portogallo | 1291287000 |</p>
<p>Repubblica ceca | 1258785500 |</p>
<p>Ungheria | 1190868500 |</p>
<p>Irlanda | 935070000 |</p>
<p>Romania | 863514500 |</p>
<p>Slovacchia | 428490500 |</p>
<p>Slovenia | 397815000 |</p>
<p>Bulgaria | 290917500 |</p>
<p>Lituania | 249617500 |</p>
<p>Lussemburgo | 187015500 |</p>
<p>Cipro | 183382000 |</p>
<p>Lettonia | 152335000 |</p>
<p>Estonia | 117640000 |</p>
<p>Malta | 69804000 |</p>
<p>Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell&#8217;ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.</p>
<p>2. L&#8217;ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.</p>
<p>3. Il consiglio dei governatori, deliberando all&#8217;unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.</p>
<p>4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.</p>
<p>Articolo 5</p>
<p>1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5 % in media degli importi fissati all&#8217;articolo 4, paragrafo 1.</p>
<p>2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all&#8217;unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.</p>
<p>3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.</p>
<p>Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.</p>
<p>Articolo 6</p>
<p>(ex articolo <img src='http://www.webtimes.eu/wp/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.</p>
<p>Articolo 7</p>
<p>(ex articolo 9)</p>
<p>1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.</p>
<p>2. Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell&#8217;Unione.</p>
<p>Il consiglio dei governatori vigila sull&#8217;esecuzione di tali direttive.</p>
<p>3. Inoltre, il consiglio dei governatori:</p>
<p>a) decide dell&#8217;aumento del capitale sottoscritto, conformemente all&#8217;articolo 4, paragrafo 3, e all&#8217;articolo 5, paragrafo 2,</p>
<p>b) ai fini dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell&#8217;ambito dei compiti della Banca,</p>
<p>c) esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d&#8217;ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall&#8217;articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,</p>
<p>d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all&#8217;articolo 16, paragrafo 1,</p>
<p>e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,</p>
<p>f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,</p>
<p>g) esercita gli altri poteri e attribuzioni conferiti dal presente statuto,</p>
<p>h) approva il regolamento interno della Banca.</p>
<p>4. Il consiglio dei governatori è competente a prendere, all&#8217;unanimità, nell&#8217;ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell&#8217;attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.</p>
<p>Articolo 8</p>
<p>(ex articolo 10)</p>
<p>Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50 % del capitale sottoscritto.</p>
<p>La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale sottoscritto.</p>
<p>Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all&#8217;adozione delle deliberazioni che richiedono l&#8217;unanimità.</p>
<p>Articolo 9</p>
<p>(ex articolo 11)</p>
<p>1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d&#8217;interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.</p>
<p>Alla chiusura dell&#8217;esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l&#8217;approvazione.</p>
<p>2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.</p>
<p>Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.</p>
<p>I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:</p>
<p>- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,</p>
<p>- due sostituti designati dalla Repubblica francese,</p>
<p>- due sostituti designati dalla Repubblica italiana,</p>
<p>- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,</p>
<p>- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,</p>
<p>- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,</p>
<p>- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall&#8217;Irlanda e dalla Romania,</p>
<p>- due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d&#8217;Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,</p>
<p>- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,</p>
<p>- un sostituto designato dalla Commissione.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione coopta sei (6) esperti senza diritto di voto: tre (3) in qualità di membri e tre (3) in qualità di sostituti.</p>
<p>Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.</p>
<p>Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.</p>
<p>Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio d&#8217;amministrazione senza partecipare alle votazioni.</p>
<p>I membri del consiglio d&#8217;amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.</p>
<p>3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all&#8217;esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d&#8217;ufficio.</p>
<p>La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio d&#8217;amministrazione.</p>
<p>4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d&#8217;ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.</p>
<p>5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio d&#8217;amministrazione. Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.</p>
<p>Articolo 10</p>
<p>(ex articolo 12)</p>
<p>1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.</p>
<p>2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di almeno un terzo (1/3) dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50 %) del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto (18) voti e il sessantotto per cento (68 %) del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.</p>
<p>Articolo 11</p>
<p>(ex articolo 13)</p>
<p>1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.</p>
<p>Il consiglio dei governatori, deliberando all&#8217;unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo.</p>
<p>2. Su proposta del consiglio d&#8217;amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d&#8217;ufficio i membri del comitato direttivo.</p>
<p>3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d&#8217;ordinaria amministrazione della Banca, sotto l&#8217;autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d&#8217;amministrazione.</p>
<p>Esso prepara le decisioni del consiglio d&#8217;amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie; assicura l&#8217;esecuzione di tali decisioni.</p>
<p>4. Il comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.</p>
<p>5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.</p>
<p>6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.</p>
<p>7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l&#8217;autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l&#8217;organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.</p>
<p>8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest&#8217;ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.</p>
<p>Articolo 12</p>
<p>(ex articolo 14)</p>
<p>1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca.</p>
<p>2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.</p>
<p>3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un&#8217;immagine fedele della situazione della Banca, all&#8217;attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l&#8217;esercizio finanziario considerato.</p>
<p>4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l&#8217;esercizio delle attività del comitato stesso.</p>
<p>Articolo 13</p>
<p>(ex articolo 15)</p>
<p>La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell&#8217;autorità da essi designata. Nell&#8217;esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest&#8217;ultimo autorizzati.</p>
<p>Articolo 14</p>
<p>(ex articolo 16)</p>
<p>1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.</p>
<p>2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.</p>
<p>Articolo 15</p>
<p>(ex articolo 17)</p>
<p>A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d&#8217;ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell&#8217;articolo 7 del presente statuto.</p>
<p>Articolo 16</p>
<p>(ex articolo 18)</p>
<p>1. Nell&#8217;ambito del mandato definito dall&#8217;articolo 309 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la  Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.</p>
<p>Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio d&#8217;amministrazione, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.</p>
<p>2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.</p>
<p>3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la  Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l&#8217;investimento, oppure ad altre garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore.</p>
<p>Inoltre, nell&#8217;ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell&#8217;articolo 309 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un&#8217;attività speciale.</p>
<p>4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l&#8217;attuazione di operazioni previste dall&#8217;articolo 309 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell&#8217;eccedenza del conto profitti e perdite. L&#8217;importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all&#8217;importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.</p>
<p>L&#8217;importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell&#8217;eccedenza del conto profitti e perdite.</p>
<p>A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.</p>
<p>Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.</p>
<p>6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.</p>
<p>Articolo 17</p>
<p>(ex articolo 19)</p>
<p>1. I saggi d&#8217;interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni e gli altri oneri devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente all&#8217;articolo 22.</p>
<p>2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d&#8217;interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell&#8217;investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un&#8217;autorità terza può concedere bonifici d&#8217;interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall&#8217;articolo 107 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Articolo 18</p>
<p>(ex articolo 20)</p>
<p>Nelle operazioni di finanziamento la Banca deve osservare i seguenti principi:</p>
<p>1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell&#8217;interesse dell&#8217;Unione.</p>
<p>Può accordare o garantire prestiti soltanto:</p>
<p>a) quando il servizio degli interessi e dell&#8217;ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure, nel caso di altri investimenti, da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l&#8217;investimento, o in qualsiasi altra maniera, e</p>
<p>b) quando l&#8217;esecuzione dell&#8217;investimento contribuisca all&#8217;incremento della produttività economica in generale e favorisca l&#8217;attuazione del mercato interno.</p>
<p>2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.</p>
<p>Tuttavia, nell&#8217;ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell&#8217;articolo 309 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un&#8217;impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.</p>
<p>3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l&#8217;emissione di obbligazioni o di altri titoli.</p>
<p>4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all&#8217;interno di un determinato Stato membro.</p>
<p>5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.</p>
<p>6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l&#8217;investimento stesso deve essere messo in esecuzione.</p>
<p>7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.</p>
<p>Articolo 19</p>
<p>(ex articolo 21)</p>
<p>1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l&#8217;investimento.</p>
<p>2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l&#8217;investimento. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un&#8217;impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.</p>
<p>Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l&#8217;investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni.</p>
<p>3. Il consiglio d&#8217;amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui sottoposte dal comitato direttivo.</p>
<p>4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, deve sottoporre la corrispondente proposta al consiglio d&#8217;amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, deve sottoporre al consiglio d&#8217;amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.</p>
<p>5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d&#8217;amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all&#8217;unanimità.</p>
<p>6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio d&#8217;amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all&#8217;unanimità e l&#8217;amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.</p>
<p>7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio d&#8217;amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.</p>
<p>8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un&#8217;operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d&#8217;urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.</p>
<p>Articolo 20</p>
<p>(ex articolo 22)</p>
<p>1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l&#8217;adempimento dei suoi compiti.</p>
<p>2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.</p>
<p>Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell&#8217;articolo 139, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.</p>
<p>Articolo 21</p>
<p>(ex articolo 23)</p>
<p>1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:</p>
<p>a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;</p>
<p>b) fatte salve le disposizioni dell&#8217;articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;</p>
<p>c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.</p>
<p>2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell&#8217;articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.</p>
<p>3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.</p>
<p>Articolo 22</p>
<p>(ex articolo 24)</p>
<p>1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio d&#8217;amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:</p>
<p>a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell&#8217;articolo 5,</p>
<p>b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),</p>
<p>sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.</p>
<p>2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.</p>
<p>Articolo 23</p>
<p>(ex articolo 25)</p>
<p>1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l&#8217;euro gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall&#8217;articolo 309 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, e avuto riguardo delle disposizioni dell&#8217;articolo 21 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.</p>
<p>2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l&#8217;euro, senza il consenso di quest&#8217;ultimo.</p>
<p>3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.</p>
<p>4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti da attuare sul loro territorio.</p>
<p>Articolo 24</p>
<p>(ex articolo 26)</p>
<p>Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l&#8217;obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.</p>
<p>Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.</p>
<p>Articolo 25</p>
<p>(ex articolo 27)</p>
<p>1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l&#8217;attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l&#8217;utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.</p>
<p>2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.</p>
<p>Articolo 26</p>
<p>(ex articolo 28)</p>
<p>1. In ognuno degli Stati membri la  Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.</p>
<p>2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.</p>
<p>Articolo 27</p>
<p>(ex articolo 29)</p>
<p>Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall&#8217;altra, sono decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.</p>
<p>La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio.</p>
<p>I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.</p>
<p>Articolo 28</p>
<p>(ex articolo 30)</p>
<p>1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all&#8217;unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.</p>
<p>2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1. Lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d&#8217;intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.</p>
<p>3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all&#8217;importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.</p>
<p>4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell&#8217;Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell&#8217;Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all&#8217;esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.</p>
<p>Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l&#8217;Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.</p>
<p>5. La Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell&#8217;Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell&#8217;organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all&#8217;articolo 263 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all&#8217;unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell&#8217;Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.</p>
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		<title>PARTE TERZA (POLITICHE DELL’UNIONE E AZIONI INTERNE) &#8211; TITOLO I &#8211; MERCATO INTERNO &#8211; 26-27</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sul funzionamento dell'Unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[T. sul Funzionamento dell'UE]]></category>

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		<description><![CDATA[PARTE TERZA
POLITICHE DELL&#8217;UNIONE E AZIONI INTERNE
TITOLO I
MERCATO INTERNO
Articolo 26
(ex articolo 14 del TCE)
1. L&#8217;Unione adotta le misure destinate all&#8217;instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARTE TERZA</p>
<p>POLITICHE DELL&#8217;UNIONE E AZIONI INTERNE</p>
<p>TITOLO I</p>
<p>MERCATO INTERNO</p>
<p>Articolo 26</p>
<p>(ex articolo 14 del TCE)</p>
<p>1. L&#8217;Unione adotta le misure destinate all&#8217;instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.</p>
<p>2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.</p>
<p>3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell&#8217;insieme dei settori considerati.</p>
<p>Articolo 27</p>
<p>(ex articolo 15 del TCE)</p>
<p>Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell&#8217;articolo 26, la  Commissione tiene conto dell&#8217;ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l&#8217;instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.</p>
<p>Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.</p>
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		<title>TITOLO IV &#8211; DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE &#8211; 20</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trattato sull'Unione europea]]></category>

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		<description><![CDATA[TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 20
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell&#8217;Unione possono far [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TITOLO IV</p>
<p>DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE</p>
<p>Articolo 20</p>
<p>(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)</p>
<p>1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell&#8217;Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell&#8217;Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell&#8217;articolo 328 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall&#8217;Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 329 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all&#8217;articolo 330 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</p>
<p>4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all&#8217;adesione all&#8217;Unione.</p>
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